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Giunta esecutiva

Descrizione

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto di DENOMINAZIONE è così composta:

– il Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto e la presiede;

– 1 docente, 1 rappresentante ATA, 1 genitore ed 1 studente eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto;
– il Responsabile Amministrativo che è membro di diritto e svolge le funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente in tempi utili alla successiva convocazione del Consiglio di Istituto.
É consentita la partecipazione ai lavori della giunta al Presidente del Consiglio di Istituto o, in sua assenza, al Vice Presidente.

Cosa fa

La Giunta esecutiva è l’organo di gestione della scuola, eletto all’interno del consiglio di istituto. Ha il compito di controllare che tutta l’attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed efficace dal punto di vista economico e finanziario.

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